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Sez. 2, Sentenza n. 6190 del 03/05/2001 (Rv. 546409 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE | Uso delle parti comuni dell'edificio - Sottrazione di un bene comune, da parte di un condomino, al compossesso di tutti gli altri condomini - Azione di reintegrazione - Atto conservativo delle parti comuni - Configurabilità - Conseguenze - Attribuzione dell'amministratore, ai sensi dell'art. 1130, n. 4, cod. civ..
Stato
decisa il 2001-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546409-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE

L'amministratore è legittimato, senza necessità di autorizzazione dell'assemblea dei condomini, a promuovere azione di reintegrazione avverso la sottrazione, ad opera di taluno dei condomini, di una parte comune dell'edificio al compossesso di tutti i condomini, perché tale azione, essendo diretta a conservare l'esistenza delle parti comuni condominiali, rientra tra le attribuzioni dell'amministratore "ex" art. 1130, n. 4, cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)