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Sez. 3, Sentenza n. 3147 del 13/07/1977 (Rv. 386679 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - QUALIFICAZIONE DEL GIUDICE - RILEVANZA - SENTENZA DI PRIMO GRADO - APPELLABILITA - RICORSO PER CASSAZIONE - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386679-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - QUALIFICAZIONE DEL GIUDICE - RILEVANZA - SENTENZA DI PRIMO GRADO - APPELLABILITA - RICORSO PER CASSAZIONE - PRECLUSIONE.*

Al fine di identificare il mezzo di impugnazione da proporsi contro una sentenza del giudice di primo grado su questioni sollevate in Sede di esecuzione, e rilevante soltanto la definizione data dal giudice stesso all'Azione: conseguentemente, ritenuto dal pretore che l'esecutato abbia proposto opposizione alla esecuzione, non puo il creditore dedurre che la opposizione atteneva agli Atti esecutivi, facendone oggetto di ricorso per Cassazione, ma deve impugnare la sentenza con il rimedio dell'appello. (Conf 2390/74, mass n 370773; (Conf 3042/72, mass n 360806).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)