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Sez. U, Sentenza n. 32009 del 27/06/2006 Ud. (dep. 28/09/2006) Rv. 234214 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Documentazione delle informazioni rese al difensore - Atto pubblico - Sussistenza - Utilizzazione processuale di informazioni verbalizzate in modo non fedele - Configurabilità del reato ex art. 479 cod. pen. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234214-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI

Integra il reato di falsità ideologica in atto pubblico (art. 479 cod. pen.) la condotta del difensore che documenta e poi utilizza processualmente le informazioni delle persone in grado di riferire circostanze utili alla attività investigativa, verbalizzate in modo incompleto o non fedele, in quanto l'atto ha la stessa natura e gli stessi effetti processuali del corrispondente verbale redatto dal pubblico ministero.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 136, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 ter CORTE COST., Cod. Pen. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)