Sez. U, Sentenza n. 32009 del 27/06/2006 Ud. (dep. 28/09/2006) Rv. 234214 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Documentazione delle informazioni rese al difensore - Atto pubblico - Sussistenza - Utilizzazione processuale di informazioni verbalizzate in modo non fedele - Configurabilità del reato ex art. 479 cod. pen. - Sussistenza.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI
Integra il reato di falsità ideologica in atto pubblico (art. 479 cod. pen.) la condotta del difensore che documenta e poi utilizza processualmente le informazioni delle persone in grado di riferire circostanze utili alla attività investigativa, verbalizzate in modo incompleto o non fedele, in quanto l'atto ha la stessa natura e gli stessi effetti processuali del corrispondente verbale redatto dal pubblico ministero.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 136, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 ter CORTE COST., Cod. Pen. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)