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Sez. 2, Sentenza n. 3141 del 21/11/1973 (Rv. 366932 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI IN UNA CATEGORIA - VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - QUALIFICHE - SPETTANTI AL LAVORATORE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366932-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI IN UNA CATEGORIA - VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - QUALIFICHE - SPETTANTI AL LAVORATORE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

E deducibile nel giudizio di Cassazione la violazione dei principi giuridici e delle norme che disciplinano l'inquadramento dei lavoratori nell'una o nell'altra categoria; non e, invece, censurabile nella stessa Sede la decisione del giudice del merito sulla qualifica spettante in concreto al lavoratore, fondata su esatte premesse giuridiche, rientrando nel suo apprezzamento l'accertamento di fatto dell'appartenenza del lavoratore all'una o all'altra categoria quando tale decisione sia immune da vizi logici e adeguatamente motivata. (Conf 1053/72, mass n 357427).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)