Sez. 2, Sentenza n. 1053 del 07/04/1972 (Rv. 357427 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - PRINCIPI GIURIDICI E NORME DISCIPLINANTI L'INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI IN UNA DETERMINATA CATEGORIA - VIOLAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - MANSIONI EFFETTIVAMENTE SVOLTE E CONSEGUENTE QUALIFICA SPETTANTE AL LAVORATORE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - PRINCIPI GIURIDICI E NORME DISCIPLINANTI L'INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI IN UNA DETERMINATA CATEGORIA - VIOLAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - MANSIONI EFFETTIVAMENTE SVOLTE E CONSEGUENTE QUALIFICA SPETTANTE AL LAVORATORE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
E deducibile nel giudizio di Cassazione la violazione dei principi giuridici e delle norme che disciplinano l'inquadramento dei lavoratori nell'una o nell'altra categoria, ed e quindi sindacabile in Sede di legittimita l'applicazione, da parte del giudice di merito di un errato criterio distintivo delle diverse mansioni del lavoratore; non e, invece, censurabile, nella stessa Sede, la decisione del giudice di merito sulla qualifica spettante in concreto al lavoratore, fondata su esatte premesse giuridiche, rientrando nel suo apprezzamento l'accertamento di fatto dell'appartenenza del lavoratore all'una o ad altra categoria, quando tale decisione sia immune da vizi logici ed adeguatamente motivata. (V 2818'69 mass n 342612).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)