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Sez. 1, Sentenza n. 61 del 11/01/1988 (Rv. 456716 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - A PERSONE GIURIDICHE - CONSEGNA DELLA COPIA - INDICAZIONE DELLE GENERALITÀ DEL CONSEGNATARIO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456716-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - A PERSONE GIURIDICHE - CONSEGNA DELLA COPIA - INDICAZIONE DELLE GENERALITÀ DEL CONSEGNATARIO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

A norma dell'art. 145 primo comma cod. proc. civ., che è applicabile anche al procedimento davanti alle commissioni tributarie in virtù del rinvio contenuto nell'art. 39 del d.P.R. n. 636 del 1972, le notificazioni alle persone giuridiche si eseguono nella loro Sede mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in Mancanza, ad altra persona addetta alla Sede stessa, senza che sia previsto per tali persone alcun ordine preferenziale; pertanto in tal caso è validamente eseguita (e di conseguenza è idonea a far decorrere il termine per ricorrere alla commissione tributaria di i grado) la notificazione dell'accertamento tributario quando l'atto sia consegnato ad uno qualsiasi dei predetti soggetti indicati dalla legge, senza che sia necessario menzionare le generalità del consegnatario. (V 3979/82, mass n 421931; (V 2166/80, mass n 405830; (V 9299/79, mass n 456486).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)