diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2166 del 03/04/1980 (Rv. 405830 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - INDICAZIONE DELLA PERSONA FISICA DEL RAPPRESENTANTE - NECESSITA - ESCLUSIONE - INDICAZIONE ERRONEA - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1980-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405830-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - INDICAZIONE DELLA PERSONA FISICA DEL RAPPRESENTANTE - NECESSITA - ESCLUSIONE - INDICAZIONE ERRONEA - IRRILEVANZA - LIMITI.*

Nella notificazione alle persone giuridiche l'art 145 cod proc civ non prescrive la necessita dell'indicazione della persona fisica del rappresentante dell'ente: conseguentemente deve ritenersi irrilevante l'erronea indicazione di essa, purche non sorga incertezza sulla persona giuridica cui l'atto e destinato. (Conf 752/75, mass n 364104; (Conf 2070/71, mass n 352743).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)