Sez. L, Sentenza n. 13839 del 08/11/2001 (Rv. 550105 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Licenziamento del dirigente - Giusta causa - Condizioni - Generica condotta inadempiente protrattasi nel tempo - Sufficienza - Esclusione - Ricorrenza di situazioni tali da impedire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto - Necessità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE
In tema di licenziamento di un dirigente, quanto più è esteso e diffuso l'ambito operativo della sua attività, entro il quale deve essere valutato l'adempimento dell'obbligazione (che, pur essendo obbligazione di mezzi, non vede estranea la considerazione dei risultati, qualora questi si rivelino inadeguati), tanto più la giusta causa del recesso datoriale non può consistere nella generica, e sia pur grave, carenza consistente in una condotta inadempiente protrattasi nel tempo, ma postula la sussistenza di specifiche situazioni o eventi che rendano immediatamente inaccettabili nel loro complesso e non proseguibili le prestazioni lavorative nell'impresa. (Sulla base del principio di cui in massima, e della distinzione tra giustificatezza e giusta causa del licenziamento, il S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice del merito che - rilevata una gestione aziendale complessivamente trascurata sotto il profilo della conservazione, della pulizia e della manutenzione dei mezzi di trasporto, della gestione del personale, della politica contrattuale e dei rapporti con la clientela - aveva ritenuto che ricorresse la giusta causa del licenziamento, limitandosi a ritenere ascrivibile tale pregiudizievole situazione in ultima analisi al dirigente, cui dovevano attribuirsi inadempienze reiterate, in quanto incaricato di sovrintendere alla gestione dell'impresa e di condurre le trattative contrattuali; e ciò senza spiegare la ragione della necessità di risolvere il rapporto di lavoro in tronco).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)