Sez. 2, Sentenza n. 7863 del 19/07/1995 (Rv. 493345 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Presunzione di colpa a carico del venditore - Sussistenza - Limiti.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO
In tema di risarcimento dei danni per vizi della cosa venduta, l'art. 1494 cod. civ. pone a carico del venditore una presunzione di colpa che viene meno solo se lo stesso provi di avere ignorato incolpevolmente l'esistenza dei vizi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1494
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)