Sez. 2, Sentenza n. 4564 del 26/04/1991 (Rv. 471854 - 01)
Vendita - Obbligazioni del venditore - Garanzia per vizi della cosa venduta - Effetti della garanzia - Risarcimento del danno | Presunzione di colpa ex art. 1494 cod. civ. - Prova contraria - Diligenza impiegata dal venditore nella verifica dei vizi - Accertamento - Commisurazione - Criteri.
Vendita - Obbligazioni del venditore - Garanzia per vizi della cosa venduta - Effetti della garanzia - Risarcimento del danno
In tema di risarcimento dei danni per i vizi della cosa venduta, l'art. 1494 cod. civ. - norma di carattere speciale della disciplina della compravendita rispetto alla disposizione di carattere generale dell'art. 1218 cod. civ. - pone a carico del venditore, una presunzione di colpa, la quale viene meno solo se lo stesso provi di avere ignorato incolpevolmente l'esistenza dei vizi. Nella valutazione degli elementi di prova contrari alla presunzione anzidetta il giudice del merito deve avere riguardo alla diligenza impiegata dal venditore nella verifica dei vizi, con riguardo alla specifica attività esercitata (art. 1176 secondo comma cod. civ.) e quindi alla stregua di un criterio di commisurazione più qualificata ed intensa rispetto a quello comune richiesto in riferimento alla figura media del buon padre di famiglia (art. 1176 primo comma cod. civ.) tenendo conto in particolare degli usi invalsi nello specifico settore commerciale, da intendersi non come usi giuridici e normativi, ma come semplici usi di fatto consistenti in pratiche abitualmente eseguite nella produzione e nel commercio di un determinato prodotto, oltre che dei risultati ottenuti in precedenza dallo stesso procedimento nella prestazione del prodotto messo in vendita.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1494
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)