Sez. 3, Sentenza n. 4378 del 25/03/2003 (Rv. 561406 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Sentenza di rigetto - Cassazione con rinvio della sentenza di rigetto dell'opposizione - Mancata riassunzione del giudizio in sede di rinvio - Conseguenze - Estinzione dell'intero procedimento ex art. 393 cod. proc. civ. - Esclusione - Definitiva conservazione dell'efficacia esecutiva del decreto - Configurabilità.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
In tema di procedimento di esecuzione, qualora alla pronuncia di un decreto ingiuntivo (nella specie, emanato dal giudice di pace) sia seguita opposizione, questa sia stata rigettata con sentenza dichiarata provvisoriamente esecutiva, e tale sentenza sia stata a sua volta cassata con rinvio dalla S.C., alla mancata riassunzione del giudizio in sede di rinvio consegue non già l'estinzione "tout court" dell'intero procedimento, giusta disposto dell'art. 393 cod. proc. civ. (estinzione destinata a travolgere, per l'effetto, lo stesso procedimento monitorio e la stessa efficacia esecutiva del decreto), bensì la applicazione della (nella specie, prevalente) disposizione di cui al successivo art.653, che ripone la sua ragion d'essere nella natura stessa del decreto d'ingiunzione (quella, cioè, di una condanna con riserva), sicché all'estinzione del procedimento di rinvio per mancata riassunzione consegue la definitiva cristallizzazione dell'efficacia esecutivo del decreto medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)