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Sez. 1, Sentenza n. 766 del 28/01/1988 (Rv. 457179 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MANCATA RIASSUNZIONE DAVANTI AL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFICACIA ESECUTIVA DEL DECRETO INGIUNTIVO.*
Stato
decisa il 1988-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457179-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MANCATA RIASSUNZIONE DAVANTI AL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFICACIA ESECUTIVA DEL DECRETO INGIUNTIVO.*

In ipotesi di mancata riassunzione del processo di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice dichiarato competente dalla Corte di Cassazione in Sede di regolamento - riassunzione che deve avvenire nel termine di sei mesi a norma dell'art. 50 cod. proc. civ. - l'Estinzione del processo non incide sull'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, la cui pronuncia di revoca è venuta meno, e tale Estinzione può essere rilevata e dichiarata incidenter tantum anche dal giudice dell'opposizione all'esecuzione promossa in forza del decreto stesso, dovendosi ritenere la relativa istanza implicita nella richiesta di rigetto della opposizione a precetto per intervenuta Estinzione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 49, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)