Sez. L, Sentenza n. 2174 del 27/03/1985 (Rv. 440049 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - "IUS VARIANDI" - LIMITI EX ART. 13 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - EQUIVALENZA DELLE NUOVE MANSIONI - RISPETTO - OBBLIGATORIETÀ - ACCERTAMENTO RELATIVO - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - "IUS VARIANDI" - LIMITI EX ART. 13 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - EQUIVALENZA DELLE NUOVE MANSIONI - RISPETTO - OBBLIGATORIETÀ - ACCERTAMENTO RELATIVO - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
L'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (che ha sostituito il testo originario dell'art. 2103 cod. civ.), se non sopprime lo ius variandi del datore di lavoro, che trova la sua giustificazione in insopprimibili esigenze organizzative e direzionali, ne limita tuttavia l'Esercizio, stabilendo - oltre la garanzia del livello retributivo raggiunto (già assicurata dal vecchio testo dell'art. 2103 cod. civ.) - l'esigenza del rispetto dell'equivalenza delle nuove mansioni, al fine di tutelare la corrispondenza tra il patrimonio professionale, originario od acquisito, del lavoratore e la sua collocazione nella struttura organizzativa aziendale. L'accertamento dell'equivalenza o meno delle nuove mansioni agli effetti della norma citata, che espressamente sanziona la nullità di ogni atto contrario, costituisce un apprezzamento di fatto - implicante la valutazione della posizione professionale concretamente raggiunta dal dipendente nell'ambito della struttura organizzativa dell'azienda - che è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in Sede di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici. (V 5052/81, mass n 415840).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)