Sez. L, Sentenza n. 1296 del 06/02/1988 (Rv. 457467 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - JUS VARIANDI - SOPPRESSIONE EX ART. 2103 COD. CIV. - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - JUS VARIANDI - SOPPRESSIONE EX ART. 2103 COD. CIV. - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Con riguardo alla qualifica e alle mansioni del lavoratore subordinato, il disposto dell'art. 2103 cod. civ. (come novellato dall'art. 13 dello statuto dei lavoratori) non ha soppresso lo jus variandi del datore di lavoro, che trova la sua giustificazione in insopprimibile esigenze organizzative e direzionali, ma si limita a regolarne l'Esercizio, senza alcuna deroga al potere del datore di lavoro di utilizzare (o meno) il prestatore di lavoro con riguardo all'attribuzione di nuove mansioni in relazione alle esigenze organizzative dell'azienda sempre nel rispetto, oltre che dell'equivalenza delle nuove mansioni, della tutela del patrimonio professionale del lavoratore e della sua collocazione nella struttura organizzativa aziendale. (V 2174/85, mass n 440049; (V 5052/81, mass n 415840).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)