Sez. L, Sentenza n. 5052 del 07/09/1981 (Rv. 415840 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - EQUIVALENZA DELLE NUOVE MANSIONI A QUELLE EFFETTIVAMENTE DA ULTIMO SVOLTE DAL LAVORATORE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - EQUIVALENZA DELLE NUOVE MANSIONI A QUELLE EFFETTIVAMENTE DA ULTIMO SVOLTE DAL LAVORATORE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Lo stabilire, in relazione al primo comma dell'art. 2103 cod. civ. (nel testo introdotto dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300), se le nuove mansioni cui il lavoratore è adibito siano o meno equivalenti alle ultime da lui effettivamente svolte costituisce un apprezzamento di fatto - implicante la valutazione della posizione professionale concretamente raggiunta dal dipendente nell'ambito della struttura organizzativa dell'azienda - che è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in Sede di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)