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Sez. 2, Sentenza n. 6132 del 17/11/1980 (Rv. 409880 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - PER RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE - INDENNIZZO EX ART 1671 COD CIV - NATURA RISARCITORIA DI UN DANNO - DEBITO DI VALORE - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE - RIFERIMENTO AL PREZZO CONTRATTUALE - VALIDITA - LIMITI - RIVALUTAZIONE - AMMISSIBILITA - DISTINZIONE TRA LE VARIE COMPONENTI DELLO INDENNIZZO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409880-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - PER RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE - INDENNIZZO EX ART 1671 COD CIV - NATURA RISARCITORIA DI UN DANNO - DEBITO DI VALORE - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE - RIFERIMENTO AL PREZZO CONTRATTUALE - VALIDITA - LIMITI - RIVALUTAZIONE - AMMISSIBILITA - DISTINZIONE TRA LE VARIE COMPONENTI DELLO INDENNIZZO - ESCLUSIONE.*

L'indennizzo di cui all'art 1671 cod civ, spettante all'appaltatore in caso di recesso unilaterale da parte del committente, anche se trae la sua base da un contratto dal quale quest'ultimo ha legittimamente receduto, ed al quale deve essere quindi collegato non corrisponde ad un adempimento parziale del contratto stesso, ma ha natura risarcitoria di un danno e costituisce debito di valore e non di valuta, con la conseguenza che il riferimento al prezzo contrattuale vale solo ai fini della Determinazione dell'indennizzo base, sul quale deve poi essere operata la rivalutazione, senza che sia lecito distinguere tra le varie componenti dell'indennizzo stesso.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1671, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)