Sez. 2, Sentenza n. 1911 del 04/04/1981 (Rv. 412595 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - PER RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE - INDENNIZZO IN FAVORE DELL'APPALTATORE - OBBLIGAZIONE RISARCITORIA - CONFIGURABILITA - SVALUTAZIONE MONETARIA - COMPUTABILITA.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - PER RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE - INDENNIZZO IN FAVORE DELL'APPALTATORE - OBBLIGAZIONE RISARCITORIA - CONFIGURABILITA - SVALUTAZIONE MONETARIA - COMPUTABILITA.*
L'indennizzo cui e tenuto il committente in favore dell'appaltatore a norma dell'art 1671 cod civ, nel caso di recesso unilaterale dal contratto di appalto, costituisce obbligazione risarcitoria, come si evince dal significato etimologico-lessicale dell'espressione 'tenga indenné e dal principio per il quale pure i danni derivanti da attivita lecite vanno risarciti al danneggiato incolpevole, sicche, vertendosi in tema di debito di valore, e non di valuta, il giudice deve tener conto nella relativa quantificazione, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta sino alla data della liquidazione. (V 6132/80, mass n 409880; (V 2484/67, mass n 329789).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1671
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)