Sez. 1, Sentenza n. 191 del 10/01/1980 (Rv. 403587 - 01)
STRADE - AUTOSTRADE - REGIME TRIBUTARIO - ESECUZIONE DI OPERE AUTOSTRADALI - APPALTO ALLA SOCIETA CONCESSIONARIA - CONTRATTI DI SUBAPPALTO - AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE DALLO ART 8 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - APPLICABILITA - PREVIA APPROVAZIONE DEI SUBAPPALTI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE - NECESSITA - REQUISITI.*
STRADE - AUTOSTRADE - REGIME TRIBUTARIO - ESECUZIONE DI OPERE AUTOSTRADALI - APPALTO ALLA SOCIETA CONCESSIONARIA - CONTRATTI DI SUBAPPALTO - AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE DALLO ART 8 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - APPLICABILITA - PREVIA APPROVAZIONE DEI SUBAPPALTI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE - NECESSITA - REQUISITI.*
L'approvazione da parte dell'amministrazione appaltante, ai sensi dell'art 339 primo comma della legge 20 marzo 1865 n 2248 allegato F, del contratto di subappalto stipulato dalla societa concessionaria per l'esecuzione di opere autostradali, necessaria affinche il contratto stesso possa ritenersi 'occorrentè alla realizzazione delle opere medesime, e, quindi, ammesso a godere delle agevolazioni fiscali previste dall'art 8 della legge 24 luglio 1961 n 729, deve intervenire, in via preventiva, con riguardo specifico al singolo rapporto, in quanto implica un giudizio sull'opportunita di ricorrere al subappalto per determinate opere e sull'idoneita del subappaltatore concretamente proposto, e, pertanto, non puo trovare equipollente in una generica autorizzazione alla stipulazione di subappalti, concessa nel contratto di appalto o prevista nel relativo capitolato. Tale principio non soffre deroga nell'ipotesi di subappalti che si rendano indispensabili per l'alto grado di specializzazione di determinate opere, e per la normale non eseguibilita di esse da parte di detta societa concessionaria, atteso che quella approvazione viene prescritta dalla citata norma senza alcuna limitazione in relazione al tipo di subappalto, come si evince dal fatto che il suo secondo comma esclude l'approvazione stessa solo per il diverso caso di movimenti di terra che vengano affidati a terzi non in forza di subappalti, ma in base a contratti di lavoro con il sistema del cottimo. (V 551/79, mass n 396669; (V 5719/78, mass n 395508).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 339, Legge 24/07/1961 num. 729 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)