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Sez. L, Sentenza n. 5055 del 07/09/1981 (Rv. 415847 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - NORME CORPORATIVE - IN GENERE - ABROGAZIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1981-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415847-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - NORME CORPORATIVE - IN GENERE - ABROGAZIONE - CONSEGUENZE.*

L'abolizione dell'ordinamento corporativo con la conseguente eliminazione delle relative norme (ordinanze, accordi e contratti collettivi, sentenze della magistratura del lavoro nelle controversie collettive) dal novero delle fonti di diritto indicate dall'art. 5 delle Disposizioni sulla legge in generale, non esclude, per i contratti collettivi di successiva formazione, l'operatività del rinvio che agli stessi, sotto la specie della loro appartenenza a quel genus, è fatto da numerose Disposizioni di legge e, in particolare, dagli artt. Da 2106 e 2110 cod. civ. (V. 3280/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Preleggi art. 1, Preleggi art. 5, Decr. Legge Luogoten. 23/11/1944 num. 369 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)