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Sez. L, Sentenza n. 882 del 01/02/1988 (Rv. 457269 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - PATTI INDIVIDUALI - CONTRASTO CON CONTRATTI COLLETTIVI - INEFFICACIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457269-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - PATTI INDIVIDUALI - CONTRASTO CON CONTRATTI COLLETTIVI - INEFFICACIA - CONDIZIONI.*

A seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo e della relativa organizzazione sindacale, l'inderogabilità, stabilita dall'art. 2107 cod. civ., della durata massima giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro deve intendersi riferita soltanto alla previsione delle leggi speciali e non anche a quelle dei contratti collettivi di diritto comune, atteso che la natura privatistica e la circoscritta efficacia soggettiva di questi ultimi non ne consentono, in materia, la piena equiparazione, altrimenti configurabile, alle norme corporative. È pertanto salva, ai sensi dell'art. 2077 cod. civ., la sostituzione di diritto delle clausole dei contratti individuali con quelle dei contratti collettivi privatistici, qualora i patti individuali sull'orario normale di lavoro risultino globalmente meno favorevoli per i lavoratori. (V 1179/82, mass n 419060; (V 5055/81, mass n 415847).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2107, Decr. Legge Luogoten. 23/11/1944 num. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)