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Sez. L, Sentenza n. 1179 del 24/02/1982 (Rv. 419060 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - NORME CORPORATIVE - IN GENERE - ATTI DI PRODUZIONE DELLE NORME CORPORATIVE - FONTI DI DIRITTO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419060-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - NORME CORPORATIVE - IN GENERE - ATTI DI PRODUZIONE DELLE NORME CORPORATIVE - FONTI DI DIRITTO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*

L'abolizione dell'ordinamento corporativo e la soppressione della preesistente organizzazione sindacale hanno eliminato dal novero delle fonti di diritto indicate dall'art. 5 delle Disposizioni sulla legge in generale gli Atti di produzione delle norme corporative (contratto collettivo, accordo economico collettivo, ordinanza corporativa, sentenza della magistratura del lavoro nelle controversie collettive), ma non escludono, per i contratti collettivi di successiva formazione, nell'ambito di efficacia loro propria nei confronti degli iscritti ai Sindacati contraenti, l'operatività del rinvio che agli stessi, sotto l'aspetto della loro appartenenza a quel genus, è fatto da numerose Disposizioni di legge e in particolare dagli artt. Da 2106 a 2110 cod. civ.. (Conf 5055/81, mass n 415847).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Preleggi art. 1, Preleggi art. 5, Decreto Legge 09/08/1943 num. 721, Decreto Legge 20/07/1944 num. 162, Decr. Legge Luogoten. 23/11/1944 num. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)