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Sez. 1, Ordinanza n. 28505 del 06/11/2024 (Rv. 672876-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI | Esdebitazione - Requisito oggettivo - Soddisfacimento "almeno parziale" dei creditori - Valutazione - Criteri.
Stato
decisa il 2024-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672876-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI

Il debitore non può essere escluso dal beneficio dell'esdebitazione prevista dall'art. 142 l.fall. a causa della scarsa consistenza del suo patrimonio, una volta che sia stato comunque escluso che quella minore entità sia il portato di sue eventuali condotte ostruzionistiche, negligenti, fraudolente, distrattive o comunque penalmente rilevanti, posto che il rilievo delle stesse è piuttosto affidato alla serie di requisiti ostativi di carattere soggettivo elencati nel primo comma dello stesso art. 142 l.fall. e sostanzialmente corrispondenti a quelli recepiti nell'art. 280, comma 1, CCII che ha invece escluso, coerentemente alla ratio dell'istituto, la valenza del requisito oggettivo.

Legge Falliment. art. 142, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 280

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)