Sez. L, Sentenza n. 13186 del 09/09/2003 (Rv. 566685 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE | Acquisizione di un documento - Potere discrezionale del giudice - Presupposto - Incensurabilità in cassazione - Mancanza di espressa motivazione - Irrilevanza.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE
L'acquisizione di un documento da parte del giudice del lavoro in sede di appello attiene, ai sensi degli artt. 421 e 437 cod. proc. civ., ai poteri discrezionali di detto giudice di merito che tale produzione ritiene indispensabile o comunque necessaria ai fini del decidere; pertanto, l'esercizio di quei poteri si sottrae, per la natura discrezionale dei medesimi, al sindacato di legittimità, anche quando manchi un'espressa motivazione al riguardo, dovendo ritenersi implicita nell'ammissione della produzione del documento la valutazione della sua opportunità ai fini del processo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)