Sez. 3, Sentenza n. 56 del 07/01/1998 (Rv. 511336 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - IN GENERE | Rito del lavoro - Appello - Nuovi documenti - Ammissibilità - Condizioni - Discrezionalità - Insindacabilità.
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - IN GENERE
Nelle controversie da trattare con il rito del lavoro è ammissibile - se il giudice del merito lo ritiene opportuno, con valutazione anche implicita ed insindacabile in sede di legittimità - la produzione in appello di nuovi documenti, anche suscettivi di disconoscimento (art. 214 cod. proc. civ.), poiché il divieto sancito dall'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ. è relativo soltanto alle prove costituende, purché sia rispettato il principio del contraddittorio, e quindi siano indicati nell'atto introduttivo di secondo grado (art. 414, n. 2, richiamato dall'art. 434 cod. proc. civ.), e prodotti prima della discussione orale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 quinquies, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 quinquies, Cod. Proc. Civ. art. 214, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)