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Sez. 1, Sentenza n. 20284 del 27/09/2010 (Rv. 614254 - 01)

CREDITO - CREDITO AGRARIO - IN GENERE | Mutuo agevolato per opere di miglioramento agrario fondiario, ai sensi della legge reg. Lazio n. 53 del 1976 - Concorso della Regione nel pagamento degli interessi - Rapporto tra Regione e istituto di credito e tra il secondo e il mutuatario beneficiario - Configurazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614254-01

CREDITO - CREDITO AGRARIO - IN GENERE

In tema di mutuo agevolato per l'esecuzione di opere di miglioramento agrario-fondiario, la legge reg. Lazio n. 53 del 1976 (artt. 1 e 2), nel prevedere il concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui mutui erogati dagli istituti esercenti il credito agrario, si limita a regolare il solo rapporto tra la Regione e il privato beneficiario del contributo per gli interessi. Tale contributo si collega, in termini di mero ausilio, al rapporto di mutuo (di scopo) con il quale il privato si è obbligato con l'istituto di credito erogante a restituire il finanziamento secondo il piano d'ammortamento concordato, senza che ciò rappresenti fonte di un diretto ed autonomo rapporto obbligatorio tra l'istituto mutuante e la Regione, salva apposita convenzione in termini di cessione del diritto al contributo a favore del primo, ovvero di accollo della relativa obbligazione a carico della Regione. (Nella fattispecie, la Corte in applicazione del suddetto principio, ha cassato la sentenza che, rigettando la domanda di pagamento proposta dall'ente finanziatore nei confronti del mutuatario, aveva ravvisato l'esistenza di un titolo originario di legittimazione in capo al medesimo ente a pretendere direttamente ed in proprio dalla Regione il pagamento degli interessi ammessi al beneficio).

Riferimenti normativi: Legge Reg. Lazio 03/11/1976 num. 53 art. 1, Legge Reg. Lazio 03/11/1976 num. 53 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)