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Sez. 1, Sentenza n. 5511 del 03/05/2000 (Rv. 536089 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - EFFETTI - IN GENERE | Effetti conservativi del pignoramento singolare - Permanenza a favore della massa dei creditori - Esclusione - Ipoteca iscritta dopo il pignoramento singolare, ma prima dell'ammissione del debitore al concordato preventivo - Opponibilità alla massa dei creditori - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2000-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536089-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - EFFETTI - IN GENERE

Nel concordato preventivo, sia esso remissorio - solutorio che con cessione dei beni, i limiti alla generale opponibilità ai creditori degli atti compiuti dal debitore sul proprio patrimonio sono solo quelli previsti dagli artt. 167 e 168 della legge fallimentare (che riguardano solo gli atti successivi all'apertura della procedura). Pertanto deve escludersi che, dopo la ammissione del debitore al concordato preventivo e la conseguente temporanea improseguibilità della esecuzione individuale ai sensi del primo comma dell'art. 168 della legge fallimentare, permangano ancora a vantaggio di tutti i creditori gli effetti conservativi del pignoramento singolare e che, quindi, l'ipoteca iscritta dopo il pignoramento, ma prima dell'ammissione del debitore al concordato preventivo, non sia opponibile alla massa dei creditori, non potendo trovare applicazione, con riferimento a tale procedura concorsuale, l'art. 2916 n. 1) cod. civ., che stabilisce la inefficacia (relativa) delle ipoteche sorte dopo il pignoramento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2916, Legge Falliment. art. 168, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 168

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)