diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 7661 del 19/07/1999 (Rv. 528755 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE | Pignoramento singolare precedente alla dichiarazione di fallimento - Sua operatività in favore della massa dei creditori - Ammissibilità - Sopravvenuta mancanza del titolo legittimante la sostituzione ad opera del curatore - Conseguenze - Legittimazione dei singoli creditori all'azione esecutiva individuale - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528755-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE

Dopo la dichiarazione di fallimento e la conseguente improseguibilità (assoluta, in caso di esecuzione mobiliare, e relativa, in caso di esecuzione immobiliare) dell'esecuzione individuale, gli effetti del pignoramento singolare operano in favore della massa dei creditori, indipendentemente dall'intervento nella procedura esecutiva. Ne consegue che, quando per qualsiasi ragione (nella specie, era stata accertata l'opponibilità al fallimento del titolo d'acquisto del terzo, perché anteriore sia al fallimento del debitore e sia al pignoramento ad iniziativa del creditore procedente) viene meno il titolo che aveva legittimato la sostituzione del curatore, i singoli creditori riprendono la legittimazione all'azione esecutiva individuale e, se questa era stata proseguita dal curatore, ai sensi dell'art. 107 legge fall., possono a loro volta proseguirla dal punto al quale era giunto il curatore.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 107, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 107, Legge Falliment. art. 118, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 118, Cod. Civ. art. 2910

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)