Sez. 1, Sentenza n. 2098 del 01/04/1980 (Rv. 405750 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - AZIONE DI RESPONSABILITA - NATURA - SOGGETTI LEGITTIMATI.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - AZIONE DI RESPONSABILITA - NATURA - SOGGETTI LEGITTIMATI.*
L'Azione di responsabilita per rovina e difetti di immobili, prevista dall'art 1669 cod civ, ha natura extracontrattuale, in quanto diretta alla tutela di esigenze di ordine generale trascendenti il rapporto negoziale di appalto, e, pertanto, puo essere esercitata non soltanto dal committente e dai suoi aventi causa contro l'appaltatore, ma pure dall'acquirente contro il venditore, che abbia anche la veste di costruttore (nella specie, Gescal). (V 2452/70, mass n 348716).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)