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Sez. 3, Sentenza n. 2452 del 20/11/1970 (Rv. 348716 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTO DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - RAPPORTO IN BASE AL QUALE LA COSTRUZIONE E STATA ESEGUITA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1970-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348716-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTO DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - RAPPORTO IN BASE AL QUALE LA COSTRUZIONE E STATA ESEGUITA - IRRILEVANZA.*

La disposizione dell'art 1669 cod civ (rovina e difetti di cose immobili) configura una responsabilita extracontrattuale di ordine pubblico, sancita per finalita di interesse generale (stabilita e solidita degli edifici ed incolumita personale dei cittadini) che trascende i confini dei rapporti negoziali tra le parti. L'Azione di responsabilita prevista da detta norma, pertanto, puo essere esercitata, non solo dal committente e dai suoi aventi causa contro l'appaltatore, ma anche dall'acquirente contro il venditore, che abbia egli stesso costruito l'immobile con propria gestione diretta, e, comunque, contro ogni costruttore in genere (ritenendo per tale chi abbia costruito l'immobile sotto la propria responsabilita), senza che abbia rilievo la specifica identificazione del rapporto giuridico in relazione al quale la costruzione e stata effettuata. (Conf 275'65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)