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Sez. 2, Sentenza n. 3146 del 25/03/1998 (Rv. 513971 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE | Venditore - costruttore - Gravi difetti - Nozione - Responsabilità extracontrattuale - Nei confronti degli acquirenti - Configurabilità - Disciplina di ordine pubblico - Identificazione del contratto con essi intercorso - Appalto dei lavori ad un terzo - Irrilevanza - Legittimazione dell' amministratore di un condominio - Sussistenza - Condizioni - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513971-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE

Il venditore di unità immobiliari che ne curi direttamente la costruzione, ancorché i lavori siano appaltati ad un terzo, risponde dei gravi difetti (art. 1669 cod. civ.) - quali devono ritenersi quelli da cui derivi una ridotta utilizzazione di esse, come nel caso di umidità, dipendente da difetto di adeguata coibentazione termica - nei confronti degli acquirenti, indipendentemente dall' identificazione del contratto con essi intercorso, a titolo di responsabilità extracontrattuale, essendo la relativa disciplina di ordine pubblico, ovvero nei confronti dell' amministratore del condominio - legittimato ad agire perché tale azione configura un atto conservativo e perciò rientra nei suoi poteri - se tali difetti sono riscontrati sulle parti comuni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1670

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)