Sez. 1, Sentenza n. 21882 del 27/10/2015 (Rv. 637321 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESTINZIONE DEL CONTRATTO - RESCISSIONE | Potere di rescissione del contratto riconosciuto alla stazione appaltante dall'art. 340 della l. n. 2248 del 1865, all. F - Esercizio dell'azione di risoluzione per inadempimento da parte dell'appaltatore - Ammissibilità.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESTINZIONE DEL CONTRATTO - RESCISSIONE
In tema di appalto di opere pubbliche, il provvedimento di rescissione adottato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 340 della l. n. 2248 del 1865, all. F, non impedisce all'appaltatore di agire per la risoluzione del contratto in base alle regole generali dettate per l'inadempimento contrattuale di non scarsa importanza ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 340
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)