Sez. 1 - , Ordinanza n. 23323 del 27/09/2018 (Rv. 650932 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESTINZIONE DEL CONTRATTO - RESCISSIONE | Appalto - Diritti ed obblighi scaturenti dal contratto – Rescissione del contratto ad opera della P.A. – Facoltà dell’appaltatore di agire per la risoluzione del contratto - Sussiste.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESTINZIONE DEL CONTRATTO - RESCISSIONE
In tema di appalto di opere pubbliche, il provvedimento di rescissione adottato dalla stazione appaltante, ex art. 340 della l. n. 2248 del 1865, all. F, non impedisce all'appaltatore di agire per la risoluzione del contratto in base alle regole generali dettate per l'inadempimento contrattuale di non scarsa importanza, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., poiché il potere autoritativo di cui si rende espressione il provvedimento di rescissione adottato dalla P.A., non è idoneo ad incidere sulle posizioni soggettive nascenti dal rapporto contrattuale aventi consistenza di diritti soggettivi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 340
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)