Sez. U, Sentenza n. 7039 del 28/03/2006 (Rv. 588460 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Controversia in materia di pubblico impiego - Pronuncia sulla giurisdizione del giudice ordinario - Rimessione al giudice amministrativo - Ammissibilità - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In materia di rapporti di pubblico impiego, il giudice ordinario che dichiari il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo non può disporre la rimessione delle parti davanti a detto giudice, con gli effetti ricollegabili alla "translatio iudicii".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)