Sez. U, Sentenza n. 19218 del 16/12/2003 (Rv. 568951 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - GIUNTA SPECIALE | Natura - Rapporti con la giurisdizione ordinaria - Principio della "translatio iurisdictionis" "ex" art. 50 cod. proc. civ. - Operatività - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - GIUNTA SPECIALE
La Giunta speciale per le espropriazioni istituita presso la Corte d'appello di Napoli è organo di giurisdizione speciale, nei cui confronti non opera, quanto ai rapporti con la giurisdizione ordinaria, il principio della "translatio iurisdictionis" di cui all'art. 50 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 27/02/1919 num. 219 CORTE COST., Legge 24/08/1921 num. 1290 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)