Sez. 2, Sentenza n. 1781 del 12/02/1993 (Rv. 480867 - 01)
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Innovazioni - Su parti comuni dell'edificio - Impianti di uso comune | Innovazione comportante una spesa da ripartire fra tutti i condomini su base millesimale - Disciplina ex art. 1120 cod. civ. - Applicabilità - Innovazione comportante una spesa assunta interamente a proprio carico da un condomino - Disciplina ex art. 1102 cod. civ. - Applicabilità - Installazione nella tromba delle scale di un ascensore - Diritto del condomino - Contestazione da parte degli atri condomini - Azioni di accertamento - Ammissibilità - Mancata impugnazione della delibera contraria all'installazione dell'ascensore - Ininfluenza.
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Innovazioni - Su parti comuni dell'edificio - Impianti di uso comune
L'art. 1120 cod. civ., nel richiedere che le innovazioni della cosa comune siano approvate dai condomini con determinate maggioranze, mira essenzialmente a disciplinare l'approvazione di innovazioni che comportino una spesa da ripartire fra tutti i condomini su base millesimale, mentre qualora non debba farsi luogo ad un riparto di spesa, per essere stata questa assunta interamente a proprio carico da un condomino, trova applicazione la norma generale di cui all'art. 1102 cod. civ., che contempla anche le innovazioni, e secondo cui ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto e può apportare a tal fine a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa medesima. Ricorrendo le suddette condizioni, pertanto, un condomino ha facoltà di installare nella tromba della scale dell'edificio condominiale un ascensore, ponendolo a disposizione degli atri condomini, e può far valere il relativo diritto con azione di accertamento, in contraddittorio degli altri condomini che contestino il diritto stesso, indipendentemente dalla mancata impugnazione della delibera assembleare che abbia respinto la sua proposta al riguardo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)