Sez. 2, Sentenza n. 1529 del 11/02/2000 (Rv. 533738 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - SU PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IMPIANTI DI USO COMUNE | Installazione di un ascensore - Separata utilizzazione - Configurabilita - Installazione a cura di soli alcuni condomini - Legittimità - Limiti - Condizioni.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - SU PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IMPIANTI DI USO COMUNE
L'installazione di un ascensore in un edificio in condominio che ne sia sprovvisto, puo essere attuata, riflettendo un servizio suscettibile di separata utilizzazione, anche a cura e spese di taluni condomini soltanto, purché sia fatto salvo il diritto degli altri di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi della innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione dello impianto ed in quelle di manutenzione dell'opera.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)