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Sez. 2, Sentenza n. 3508 del 10/04/1999 (Rv. 525169 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - SU PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IMPIANTI DI USO COMUNE | Innovazione comportante una spesa da ripartire tra tutti i condomini su base millesimale - Disciplina ex art. 1120 cod. civ. - Applicabilità - Innovazione comportante una spesa assunta interamente a proprio carico da un condomino - Disciplina ex art. 1102 cod. civ. - Applicabilità - Installazione, a spese di un condomino, di un ascensore nella tromba delle scale - Diritto del condomino - Contestazione da parte degli altri condomini - Azioni di accertamento - Ammissibilità - Mancata impugnazione della delibera contraria alla installazione dell'ascensore - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1999-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525169-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - SU PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IMPIANTI DI USO COMUNE

La norma di cui all'art. 1120 cod. civ., nel prescrivere che le innovazioni della cosa comune siano approvate dai condomini con determinate maggioranze, tende a disciplinare l'approvazione di quelle innovazioni che comportano oneri di spesa per tutti i condomini; ma, ove non debba procedersi a tale ripartizione per essere stata la spesa relativa alle innovazioni di cui si tratta assunta interamente a proprio carico da un condomino, trova applicazione la norma generale di cui all'art. 1102 cod. civ., che contempla anche le innovazioni, ed in forza della quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, a condizione che non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne uguale uso secondo il loro diritto, e, pertanto, può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa comune. Ne consegue che, ricorrendo dette condizioni, il condomino ha facoltà di installare a proprie spese nella tromba delle scale dell'edificio condominiale un ascensore, ponendolo a disposizione degli altri condomini, e può far valere il relativo diritto con azione di accertamento, in contraddittorio degli altri condomini che contestino il diritto stesso, indipendentemente dalla mancata impugnazione della delibera assembleare che abbia respinto la sua proposta al riguardo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)