Sez. 3, Sentenza n. 1285 del 06/02/1998 (Rv. 512352 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Danno biologico e danno patrimoniale - Distinte liquidazioni - Necessità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE
La lesione dell'integrità biopsichica dell'individuo cagiona sempre e necessariamente un danno biologico, il quale è immanente nella lesione stessa; mentre può cagionare solo eventualmente un danno patrimoniale da invalidità, consistente nella riduzione della capacità di guadagno del soggetto leso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2057
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)