Sez. 2, Sentenza n. 182 del 18/01/1973 (Rv. 361971 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITA PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - MAGGIORE ETA DEL MINORE RAPPRESENTATO - CESSAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA LEGALE - COMUNICAZIONE DEL DIFENSORE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - DICHIARAZIONE DEL GIUDICE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITA PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - MAGGIORE ETA DEL MINORE RAPPRESENTATO - CESSAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA LEGALE - COMUNICAZIONE DEL DIFENSORE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - DICHIARAZIONE DEL GIUDICE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
La interruzione del processo opera di diritto e non deve essere necessariamente dichiarata dal giudice, non appena il procuratore costituito del rappresentante legale del minore denunzi alla controparte il raggiungimento della maggiore eta da parte del minore e la conseguente cessazione della rappresentanza legale del genitore o tutore. (Conf 984/71, mass n 350938).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)