Sez. 2, Sentenza n. 984 del 05/04/1971 (Rv. 350938 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - CONSEGUENZA AUTOMATICA DELLA CESSAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA LEGALE DEL GENITORE PER RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETA DA PARTE DEL FIGLIO - ESCLUSIONE - DICHIARAZIONE O NOTIFICAZIONE DELL'EVENTO - NECESSITA - OMESSA DICHIARAZIONE - PROSECUZIONE DEL PROCESSO.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - CONSEGUENZA AUTOMATICA DELLA CESSAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA LEGALE DEL GENITORE PER RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETA DA PARTE DEL FIGLIO - ESCLUSIONE - DICHIARAZIONE O NOTIFICAZIONE DELL'EVENTO - NECESSITA - OMESSA DICHIARAZIONE - PROSECUZIONE DEL PROCESSO.*
La cessazione della rappresentanza legale nel genitore esercente la patria potesta sul figlio minore a seguito del compimento della maggiore eta da parte di costui, non opera automaticamente come causa di interruzione del processo, ma solo quando il mutamento di stato della persona rappresentata venga dichiarato o notificato dal procuratore del genitore esercente la patria potestà onde, in difetto di tale dichiarazione o notificazione, il processo prosegue rimanendo immutato il rapporto processuale, come se la modifica dello status non si fosse verificata. (Conf 767'70, mass n 346056).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Civ. art. 316 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)