Sez. 5, Sentenza n. 11268 del 27/08/2001 (Rv. 549074 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - PASSIVITÀ DEDUCIBILI - DIMOSTRAZIONE DEI DEBITI | Termine triennale ex art. 16, quarto comma, d.P.R. n. 637/1972 - Natura di termine decadenziale - Configurabilità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - PASSIVITÀ DEDUCIBILI - DIMOSTRAZIONE DEI DEBITI
In tema di imposta sulle successioni, il termine triennale, previsto dall'art. 16, quarto comma, del d.P.R. n. 637 del 1972 per la produzione di documentazione relativa alle passività deducibili, decorrente dalla data di apertura della successione, ha natura di termine decadenziale, come si desume dalla locuzione "non oltre", usata dal legislatore con riferimento alla data di scadenza per la produzione di detta documentazione, locuzione lessicalmente equivalente a "perentoriamente".
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 637 art. 16 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)