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Sez. 5, Sentenza n. 11147 del 15/05/2006 (Rv. 589502 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - PASSIVITÀ DEDUCIBILI - DIMOSTRAZIONE DEI DEBITI | Termine triennale ex art. 23 del d.lgs. n. 346 del 1990 - Riferibilità alle sole passività risultanti dalla dichiarazione di successione - Esclusione - Invito ad integrare la documentazione - Facoltà dell'Ufficio - Presupposti.
Stato
decisa il 2006-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589502-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - PASSIVITÀ DEDUCIBILI - DIMOSTRAZIONE DEI DEBITI

In tema di imposta di successione, il termine perentorio di tre anni previsto dall'art. 23 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, costituendo un limite inderogabile al potere di deduzione e dimostrazione delle passività, al di fuori della regola secondo cui le stesse debbono essere dedotte e dimostrate fino alla presentazione della dichiarazione di successione, si riferisce inequivocabilmente non solo alle passività non indicate nella denunzia, ma anche a quelle già indicate, la cui deduzione è quindi subordinata a prove predeterminate da produrre entro termini decadenziali, senza che assuma alcun rilievo la possibilità, prevista dall'art. 30, comma quinto, d'invitare il contribuente ad integrare la dichiarazione, trattandosi di una mera facoltà dell'Ufficio, il cui esercizio presuppone comunque l'esistenza di una "semiplena probatio".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)