Sez. L, Sentenza n. 7877 del 06/08/1990 (Rv. 468585 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - USCITA DAL GRUPPO DEI SUPERSTITI DI UNO DEI CONTITOLARI DELLA PENSIONE - RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - USCITA DAL GRUPPO DEI SUPERSTITI DI UNO DEI CONTITOLARI DELLA PENSIONE - RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - CRITERI.*
In tema di pensione ai superstiti (di riversibilità o indiretta) a carico dell'i.N.P.S., nella disciplina della legge 21 luglio 1965 n. 903, la riliquidazione della pensione medesima, qualora sopravvenga l'uscita dal gruppo dei contitolari di uno di essi (nella specie, del figlio, per raggiungimento della maggiore età), deve essere effettuata - mediante detrazione della quota del detto contitolare - con riguardo alla pensione originariamente goduta dal dante causa, od a questo spettante, e non già con riguardo al trattamento globale in atto alla data della variazione del nucleo assistito. (Conf 8048/87, mass n 455721; (Conf 7195/87, mass n 455322).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 13 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)