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Sez. 2, Sentenza n. 5838 del 09/02/1995 Ud. (dep. 22/05/1995) Rv. 201517 - 01

Prove - Indizi e presunzioni | Requisito di certezza dell'indizio al fine di desumere un fatto - Necessità - Riferimento alla cosiddetta "praesumptio de praesumpto" - Possibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie in tema di concorso morale da parte dei dirigenti di un'organizzazione per fatti commessi da loro sottoposti.
Stato
decisa il 1995-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201517-01

Prove - Indizi e presunzioni

La circostanza assumibile come indizio deve, perché da essa possa essere desunta l'esistenza di un fatto, essere certa. Tale requisito, benché non espressamente indicato nell'art. 192 cod. proc. pen., è da ritenersi insito nella precisione di tale precetto: con la certezza dell'indizio, infatti, viene postulata la verifica processuale circa la reale sussistenza dell'indizio stesso, posto che non potrebbe essere consentito fondare la prova critica (indiretta) su di un fatto verosimilmente accaduto, supposto od intuito, inammissibilmente valorizzando - contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica - personali impressioni od immaginazioni del decidente. Ne consegue che il giudice, il quale ben può partire da un fatto noto per risalire da questo ad un fatto ignoto, non può in alcun caso porre quest'ultimo come fonte di un'ulteriore presunzione in base alla quale motivare una pronuncia di condanna. (Nella fattispecie la Corte d'Appello aveva pronunciato sentenza di condanna nei confronti dei dirigenti di una organizzazione, a titolo di concorso morale, per fatti penalmente rilevanti commessi da singoli componenti dell'organizzazione medesima, affermando in particolare che coloro i quali si trovavano ai vertici dell'associazione, in quanto a conoscenza dei compiti affidati ai singoli componenti, non potevano non aver avuto conoscenza anche degli aspetti penalmente rilevanti dei metodi usati dai loro sottoposti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)