Sez. 1, Sentenza n. 4434 del 06/11/2013 Cc. (dep. 30/01/2014) Rv. 259138 - 01
PROVE - INDIZI E PRESUNZIONI | "Praesumptio de praesumpto" - Ragioni - Fattispecie.
PROVE - INDIZI E PRESUNZIONI
In tema di prova indiziaria, il giudice, che ben può partire da un fatto noto per risalire ad uno ignoto, non può, in alcun caso, porre quest'ultimo come fonte di un'ulteriore presunzione sulla base della quale motivare una pronuncia di condanna, in quanto la doppia presunzione contrasta con la regola della certezza dell'indizio, la quale è espressione del requisito della precisione, normativamente previsto dall'art. 192, comma secondo, cod.proc.pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuti manifestamente illogica la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva indicato come elemento a carico dell'indagato per un omicidio il movente, individuato nel coinvolgimento del soggetto in una faida, la cui esistenza e la cui estensione era stata desunta da espressioni di odio manifestate nei confronti della vittima da parte di uno dei genitori dell'accusato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)