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Sez. L, Sentenza n. 866 del 06/02/1985 (Rv. 439048 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ - PROVA AVENTE IL MEDESIMO OGGETTO DI PROVA GIÀ ESPLETATO NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439048-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ - PROVA AVENTE IL MEDESIMO OGGETTO DI PROVA GIÀ ESPLETATO NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - INAMMISSIBILITÀ.*

Ai sensi dell'art. 437 secondo comma cod. proc. civ. che conferma anche nel rito del lavoro il principio dell'unicità e della infrazionabilità della prova che informa la disposizione dello art. 345 secondo comma stesso codice, non è consentito, in Sede di gravame, sopperire alle lacune di una prova già ammessa ed espletata in primo grado, mediante deduzione di ulteriori mezzi istruttori aventi il medesimo oggetto di quest'ultima. (V 4514/79, mass n 401020; (V 1620/78, mass n 391018).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)