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Sez. L, Sentenza n. 1620 del 07/04/1978 (Rv. 391018 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - NOVITA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391018-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - NOVITA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

L'elemento della novita della prova - necessario, in applicazione del principio dell'unitarieta dell'istruzione, perche possa essere ammessa nel giudizio d'appello sia a norma dell'art 345 comma secondo cod proc civ (applicabile anche in materia di lavoro ai giudizi d'appello iniziati prima dell'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 n 533), sia in base all'art 437 cod proc civ (nuovo testo) - sussiste allorquando essa verta su fatti "nuovi", vale a dire diversi rispetto a quelli che abbiano formato oggetto di dimostrazione nel primo giudizio e comporta, tra l'altro, l'esclusione in appello anche delle prove contrarie a quelle assunte in primo grado, mentre la produzione di nuovi documenti deve ritenersi in ogni caso consentita.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)