Sez. L, Sentenza n. 1620 del 07/04/1978 (Rv. 391018 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - NOVITA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - NOVITA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
L'elemento della novita della prova - necessario, in applicazione del principio dell'unitarieta dell'istruzione, perche possa essere ammessa nel giudizio d'appello sia a norma dell'art 345 comma secondo cod proc civ (applicabile anche in materia di lavoro ai giudizi d'appello iniziati prima dell'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 n 533), sia in base all'art 437 cod proc civ (nuovo testo) - sussiste allorquando essa verta su fatti "nuovi", vale a dire diversi rispetto a quelli che abbiano formato oggetto di dimostrazione nel primo giudizio e comporta, tra l'altro, l'esclusione in appello anche delle prove contrarie a quelle assunte in primo grado, mentre la produzione di nuovi documenti deve ritenersi in ogni caso consentita.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)