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Sez. 2, Sentenza n. 8839 del 23/08/1999 (Rv. 529408 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA | Determinazione - Criteri del Codice di procedura civile - Giudizi di divisione - Quota in contestazione.
Stato
decisa il 1999-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529408-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA

Il valore della causa, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato, va determinato a norma del codice di procedura civile, avendo riguardo, nei giudizi di divisione, alla quota in contestazione.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)