Sez. 2 - , Ordinanza n. 22016 del 11/09/2018 (Rv. 650318 - 02)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA | Causa di divisione - Determinazione del valore - Criterio della massa attiva - Irrilevanza - Criterio della quota contestata - Fondamento - Rilevanza del "donatum" - Condizioni - Richiesta di collazione.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA
Nei giudizi di divisione, il valore della causa, ai fini della liquidazione del compenso dell'avvocato, è stabilito ai sensi del codice di procedura civile, avendo riguardo non a quello della massa attiva ex art. 12 c.p.c., ma alla quota o ai supplementi di quota in contestazione. In particolare, quando l'attore abbia richiesto la collazione, nella massa ereditaria, dei beni donati al convenuto, l'interesse perseguito si incentra proprio sul "donatum" che, pertanto, va considerato nella determinazione del valore della controversia, a prescindere dal fatto che il suddetto attore abbia proposto azione di riduzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Civ. art. 553, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/04/2004 num. 127 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)