Sez. 3, Sentenza n. 5095 del 11/06/1987 (Rv. 453695 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DESTINAZIONE DEL FONDO ED UTILIZZAZIONE EDILIZIA, INDUSTRIALE O TURISTICA - FATTO IMPEDITIVO DEL DIRITTO - ONERE PROBATORIO.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DESTINAZIONE DEL FONDO ED UTILIZZAZIONE EDILIZIA, INDUSTRIALE O TURISTICA - FATTO IMPEDITIVO DEL DIRITTO - ONERE PROBATORIO.*
In tema di prelazione e di riscatto agrario, la prova che il fondo rustico sia destinato, in base a piani regolatori, anche se non ancora approvati, ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica secondo il disposto dell'art. 8 comma secondo, della legge n. 590 del 1965, non spetta al retraente ma al retrattato convenuto in giudizio, trattandosi di un fatto impeditivo del diritto di riscatto. (V 898/82, mass n 418748; (V 918/80, mass n 404349).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)